Quali sono i requisiti dei soci per costituire una start-up innovativa? Le start-up innovative che operano nel settore digitale accedono ad importanti strumenti per l’impresa? Ce lo spiega Gianluca Crecco nel suo blog dedicato al mondo ICT e startup attive nel settore digitale.
Cosa si intende per start up innovativa
Le Start-up innovative sono per definizione società di capitali o anche sotto forma di cooperative costituite da coloro che sono residenti in Italia o in altro Paese membro dell’UE con sede produttiva o una filiale in Italia, che, oltre ad avere determinati requisiti, hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente:
> Lo sviluppo;
> La produzione;
> La commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Tali tipi di società godono di una serie di vantaggi, come finanziamenti ed agevolazioni fiscali, ovvero amministrativi ed anche finanziari, definiti anche con il nome di crowdfunding.
Gianluca Crecco sul piano giuridico delle start-up innovative
Le start-up, introdotte con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che notoriamente viene definito quale Decreto Crescita 2.0, sono:
a. Società di Capitali costituite anche sotto forma di cooperativa;
b. Società per azioni;
c. Le società in accomandita per azioni;
d. Le società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto, o come Societas Europea, SE aventi sede fiscale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
A tal proposito, l’art. 25 del decreto Crescita, definisce le start-up innovative, come “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.
Pertanto vi rientrano anche le S.r.l., anche semplificate o ridotte, le S.p.a., le S.a.p.a. e, naturalmente, le società cooperative.
Quali sono gli obiettivi delle start-up innovative?
Gli obiettivi principali di questo genere di società di capitali è quello di favorire la crescita sostenibile, la nuova imprenditorialità, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione in particolar modo a livello giovanile.
In primo luogo, successivamente alla costituzione, la condizione principale per poter essere ammessi al beneficio dei vantaggi sopra esposti è l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata proprio alle start up innovative.
Leggi bene i requisiti per costituire una startup
Una società per essere definita start-up innovativa deve essere in possesso i requisiti riportati di seguito. Innanzi tutto dalla costituzione della società e per i successivi 24 mesi i soci, persone fisiche, devono detenere 51% di azioni o quote e diritti di voto. Possono accedere alla Start-up le società costituite che non operano da più di 48 mesi.
La start-up innovativa deve essere un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; deve avere residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia e deve avere fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro.
Altresì, la società non deve distribuire o aver distribuito utili e deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Ulteriore requisito per la start up innovativa è che la società in questione non deve essere stata costituita a seguito di: fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.
Ulteriori requisiti per la costituzione di una start up innovativa
Ancora, la società che si definisce start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
a. Le spese per la ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori del 20% rispetto all’importo sostenuto tra il costo e il valore della produzione. Non rientrano in questa fattispecie le spese per l’affitto o l’acquisto di beni immobili anche se utili allo svolgimento dell’attività di impresa mentre sono ammissibili le spese per la sperimentazione di nuovi prodotti e servizi, prototipi e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. L’effettuazione delle spese totali è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.
b. La società deve impiegare una forza lavoro altamente specializzata che ha svolto o sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure che sia in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. Tale forza lavoro, deve essere assunta dalla società in qualità di dipendenti o di collaboratori a qualsiasi titolo, con una percentuale uguale o superiore ad 1/3 del personale già assunto.
c. La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad un’invenzione industriale, biotecnologica o relativa ai semiconduttori e alle varietà vegetali.